Descrizione
La recente legge 9 ottobre 2026, nr. 180 - articolo 8, introduce in modo definitivo il voto degli elettori fuori sede. Ogni Comune dovrà istituire e tenere un apposito elenco, consentendo a chi è temporaneamente domiciliato in un’altra Regione di votare dove vive.
Chi può votare fuori sede
La disciplina riguarda le elezioni di Camera e Senato, le europee e i referendum ex artt. 75 e 138 della Costituzione; restano escluse le elezioni amministrative e regionali. Requisito comune è che il domicilio temporaneo si trovi in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale.
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- chi, per studio o lavoro, è domiciliato fuori Regione per almeno nove mesi;
- chi riceve assistenza sanitaria o cure fuori Regione per almeno tre mesi;
- i caregiver familiari che assistono tali pazienti per almeno tre mesi;
- i genitori o familiari conviventi di un minore in cura fuori Regione.
Domanda, termini e revoca
La domanda si presenta al Comune di temporaneo domicilio, di persona o con strumenti telematici, usando il modello disponibile o sul sito comunale o su dait.interno.gov.it/elezioni.
La normativa prevede tre distinti termini di scadenza:
- entro il 31 dicembre di ogni anno, per motivi di studio o lavoro, quando i requisiti sono già presenti e la domanda sarà valida per le consultazioni dell’anno successivo;
- entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti (e comunque non oltre il 45° giorno precedente al voto) per motivi di studio o lavoro quando la condizione sorge dopo il 31 dicembre;
- entro il 45° giorno precedente le consultazioni elettorali per motivi sanitari, assistenziali o familiari.
L’iscrizione ha durata annuale e va rinnovata ogni anno; la revoca segue le stesse modalità, mentre la condizione può essere autodichiarata ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Scarica la domanda qui allegata oppure clicca sul link DAIT.