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Aggiornamento sulle modalità di identificazione personale e transizione alla CIE (D.L. 108/2026)

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 146 del 26 giugno) del Decreto-Legge n. 108/2026, sono entrate in vigore nuove disposizioni (art. 12) - passaggio DEFINITIVO dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica.

Data:

30 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Si rende noto che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 146 del 26 giugno) del Decreto-Legge n. 108/2026, sono entrate in vigore nuove disposizioni (art. 12) per regolamentare la fase finale del passaggio dalla carta d'identità tradizionale (cartacea) a quella elettronica (CIE).

L'obiettivo della norma è tutelare i cittadini e garantire la continuità dei rapporti giuridici, fissando scadenze precise e introducendo uno strumento temporaneo di identificazione.

Le novità introdotte sono così strutturate:

EFFICACIA E LIMITI DELLA CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA

  • Rapporti contrattuali in essere (Scadenza 3 agosto 2026): I contratti stipulati, sia in ambito pubblico che privato, entro la data del 3 agosto 2026 utilizzando la vecchia carta cartacea restano pienamente validi. Il documento d'identità mantiene la sua efficacia per tutta la durata naturale del contratto, senza che il cittadino debba richiederne l'aggiornamento o la sostituzione.
  • Rapporti con la P.A. e operazioni quotidiane (Fino al 31 gennaio 2027): Nei mesi necessari al rilascio della CIE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, le carte cartacee ancora in corso di validità devono essere obbligatoriamente accettate dagli uffici comunali e dai soggetti terzi per:
    • Pratiche amministrative con la Pubblica Amministrazione e gestori di servizi pubblici;
    • Esercizio dei diritti fondamentali e prestazioni di natura sanitaria, assicurativa o previdenziale;
    • Servizi postali e di notifica (consegna atti e corrispondenza);
    • Servizi bancari e finanziari (operazioni di cassa, depositi e prelievi).

ISTITUZIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ PROVVISORIO

Per far fronte a oggettive e documentate situazioni di urgenza durante l'attesa della CIE, fino al 31 dicembre 2027 l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rilasciare un documento di identità provvisorio.

Questo titolo eccezionale è regolato dai seguenti criteri:

  1. Durata: Ha una validità massima stabilita in 6 mesi dalla data di rilascio e non è in alcun modo rinnovabile.
  2. Modello e natura: Viene emesso sulla base di un apposito modello ministeriale, ha la natura giuridica di carta valori ed è soggetto alle normali regole di pubblica sicurezza sui documenti di riconoscimento.
  3. Obbligo di resa: Il cittadino è tenuto a riconsegnare obbligatoriamente il documento provvisorio allo sportello anagrafico nel momento esatto in cui ritira la nuova CIE.

Avvertenza per i viaggi all'estero: Sebbene la normativa interna riconosca a questo documento provvisorio titolo valido per l'espatrio, l'accettazione dello stesso alla frontiera dipende esclusivamente dalle autorità dei singoli Paesi esteri. Si raccomanda vivamente ai cittadini di verificare i requisiti di ingresso dello Stato di destinazione prima di intraprendere un viaggio, poiché l'accesso potrebbe essere rifiutato.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA VERRA’ EMANATA UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO.

L'Ufficio Anagrafe resta a disposizione per ogni chiarimento in merito alle nuove tempistiche e per la normale pianificazione degli appuntamenti di rilascio delle CIE.

A cura di

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Ultimo aggiornamento: 30/06/2026, 15:34

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